Art. 4.
(Espressione del consenso informato da parte di soggetti diversi dall'interessato).

      1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi in stato di incapacità, per la prestazione del consenso si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento o, nell'ordine, alla volontà manifestata da:

          a) il fiduciario individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

          b) il mandatario o l'amministratore di sostegno o il tutore, ove nominati;

          c) il coniuge non separato, legalmente o di fatto;

          d) i figli;

          e) il convivente stabile;

          f) i genitori;

          g) i parenti entro il quarto grado.

      2. Il consenso al trattamento sanitario del minore di quattordici anni è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale. Se il minore ha compiuto i quattordici anni e il trattamento sanitario comporta seri rischi per la sua salute o conseguenze gravi o permanenti sulla sua integrità psico-fisica, la decisione del minore deve essere confermata dagli esercenti la potestà genitoriale.
      3. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito,

 

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ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o al curatore.
      4. Ciascuno dei soggetti chiamati a manifestare la volontà dell'interessato ai sensi del presente articolo è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dello stesso, tenendo conto della volontà espressa da questi in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie del soggetto. In caso di minore di età, la manifestazione di volontà è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
      5. In caso di contrasto tra più soggetti parimenti legittimati, o di inadempimento o di rifiuto ingiustificato a esprimere il consenso in nome dell'interessato che versa in stato di incapacità, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione al pubblico ministero, il quale può richiedere al giudice tutelare di assumere la decisione. In caso d'urgenza, la decisione è assunta dal pubblico ministero stesso.
      6. Nei casi in cui è impossibile individuare la persona cui compete la manifestazione di volontà in nome dell'interessato, o tale persona manchi, la decisione è assunta dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.